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Ex art. significato: cosa vuol dire nei testi di legge

27/06/2026

Ex art. significato: cosa vuol dire nei testi di legge

Nei testi legislativi italiani, nelle sentenze, negli atti notarili e nelle circolari amministrative, l'abbreviazione «ex art.» compare con una frequenza tale da renderla quasi invisibile agli occhi di chi legge correntemente documenti giuridici; eppure, per chi si avvicina per la prima volta a un contratto, a un ricorso o a un provvedimento amministrativo, quei tre caratteri seguiti da un numero possono generare una sospensione di senso, un momento di incertezza su cosa esattamente il testo stia richiamando. Comprendere l'ex art e il suo significato non è questione di erudizione latinistica, ma di padronanza funzionale di uno strumento che il diritto usa per costruire la propria coerenza interna, collegando disposizioni tra loro, fondando pretese, qualificando situazioni giuridiche.

Il latino giuridico ha attraversato i secoli con una tenacia che nessuna riforma della lingua burocratica è riuscita a scalfire del tutto; e «ex art.» — contrazione di ex articulo, ovvero «in base all'articolo», «ai sensi dell'articolo», «a norma dell'articolo» — è uno dei sopravvissuti più vitali di quella tradizione. La sua presenza in un testo non è ornamentale: segnala che ciò che segue, o ciò che è appena stato affermato, trova il proprio fondamento normativo in una disposizione specifica, identificata con precisione chirurgica attraverso il numero dell'articolo e, ove necessario, del comma, della lettera o del decreto di riferimento.

Affrontare sistematicamente la questione dell'ex art richiede di distinguere almeno tre piani distinti: il piano della funzione grammaticale e logica dell'espressione nel periodo giuridico; il piano del suo utilizzo tecnico nei diversi ambiti del diritto — civile, penale, amministrativo, tributario; il piano, infine, delle varianti e delle formule affini con cui convive e che spesso vengono usate come sinonimi pur presentando sfumature proprie. È su questi tre livelli che vale la pena soffermarsi, con la concretezza che deriva dall'incontro quotidiano con i testi.

Origine e struttura grammaticale dell'abbreviazione

La preposizione latina ex, nel contesto giuridico romano e poi nella tradizione del diritto comune medievale e moderno, ha assunto il valore di «in forza di», «in virtù di», «derivante da», e questa valenza causale-fondativa è esattamente quella che porta nel testo ogni volta che precede un riferimento normativo; la locuzione ex articulo — o, nelle varianti complete che ancora si leggono in taluni atti, ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 — indica che la conseguenza giuridica descritta, il diritto vantato, l'obbligo contestato o la qualificazione attribuita trovano la propria fonte in quella specifica disposizione legislativa. Non si tratta, dunque, di un semplice rinvio bibliografico, come potrebbe essere una nota a piè di pagina in un saggio accademico: si tratta di una dichiarazione di fondamento normativo, con tutto il peso che questo comporta sul piano della legittimità e dell'interpretazione. La differenza è sostanziale, perché chi scrive «il ricorrente ha diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.» non sta citando una fonte per convenzione accademica, ma sta radicando la pretesa in un tessuto normativo preciso, con effetti sull'onere della prova, sull'interpretazione del giudice, sull'eventuale impugnazione.

Dal punto di vista grammaticale, ex regge il caso ablativo in latino, e nella sua trasposizione italiana conserva la funzione di complemento di causa efficiente o di mezzo; «ex art. 1418 c.c.» si legge correntemente come «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» oppure «in base all'articolo 1418 del codice civile», e tutte queste parafrasi sono accettabili, benché nessuna sia del tutto sovrapponibile all'originale sul piano della precisione tecnica. La formula «ai sensi di», che la lingua legislativa italiana contemporanea privilegia nelle disposizioni normative primarie, tende a introdurre il fondamento della norma applicabile; «ex art.», invece, circola con particolare intensità nella scrittura processuale, negli atti di parte, nelle massime giurisprudenziali, dove la brevità e la densità di riferimento sono valori funzionali al testo.

Utilizzo processuale e nelle sentenze

Nel contesto del processo civile, la locuzione ex art. compie un lavoro di qualificazione che struttura l'intera architettura del ricorso o della comparsa: quando un avvocato scrive che propone domanda di risoluzione contrattuale «ex art. 1453 c.c.», sta selezionando un regime giuridico preciso, con i suoi presupposti — l'inadempimento di non scarsa importanza — e le sue conseguenze — la retroattività della risoluzione, le restituzioni, il risarcimento del danno; modificare quel riferimento, sostituirlo con «ex art. 1467 c.c.», sposterebbe il fondamento verso la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, con presupposti e conseguenze profondamente diversi. Nelle sentenze, il giudice usa la stessa formula per ancorare le proprie statuizioni al sistema normativo, e la sua presenza nella motivazione è il segnale che il ragionamento si sposta dall'apprezzamento del fatto alla sussunzione sotto la norma; la massima giurisprudenziale, poi, è costruita quasi interamente su questo schema: la proposizione normativa astratta, identificata attraverso il riferimento ex art., seguita dalla regola interpretativa che la Corte enuncia.

Nel diritto penale, l'uso dell'espressione acquisisce una rilevanza ulteriore, perché il principio di legalità — nullum crimen, nulla poena sine lege — impone che ogni qualificazione del fatto e ogni determinazione della sanzione siano fondate su una norma precisa; scrivere che il fatto è punibile «ex art. 640 c.p.» (truffa) e non «ex art. 646 c.p.» (appropriazione indebita) non è una questione di stile, ma di correttezza giuridica sostanziale, con effetti sulla competenza del giudice, sulla prescrizione, sulla pena applicabile. La formula concentra in pochi caratteri una quantità di informazione giuridica che richiederebbe paragrafi interi per essere dispiegata per esteso.

Varianti formali e locuzioni affini

Accanto a ex art., il testo giuridico italiano conosce una serie di espressioni funzionalmente prossime, ciascuna con una propria coloritura d'uso: «ai sensi dell'articolo» è la formula preferita dalla tecnica legislativa, comparendo sistematicamente nelle disposizioni normative primarie e secondarie come modo per indicare che una norma si applica in forza di un'altra; «a norma dell'articolo» ha un utilizzo analogo, con una lieve connotazione più amministrativa; «secondo quanto previsto dall'articolo» è più diffusa nella scrittura contrattuale privata, dove l'esigenza di chiarezza per un lettore non necessariamente giurista spinge verso formule esplicite. Nessuna di queste varianti è intercambiabile con l'altra in modo assoluto: le scelte lessicali nei testi giuridici hanno spesso una logica interna che risponde a convenzioni di genere testuale — la legge usa certi costrutti, il contratto altri, l'atto processuale altri ancora — e confondere questi registri può essere letto come un segnale di scarsa padronanza tecnica.

Vale anche la pena distinguere ex art. da ex lege e da ex contractu, formule latine che non indicano un articolo specifico ma rispettivamente la fonte legale in generale e la fonte contrattuale: dire che un'obbligazione sorge ex lege significa che la sua origine è nella norma giuridica astrattamente considerata, non in un accordo tra le parti, e questo ha conseguenze sul regime di prescrizione, sulle condizioni di esigibilità, sulla trasmissibilità dell'obbligazione stessa. La precisione nell'uso di queste espressioni è indice di una scrittura giuridica matura; la loro confusione, al contrario, può aprire spazi di contestazione processuale o rendere un atto interpretabile in modo difforme dall'intenzione del suo autore.

Scrittura contrattuale privata e atti notarili

Nei contratti tra privati e negli atti rogati da notaio, l'ex art significato mantiene la medesima funzione di fondamento normativo, ma si inserisce in un contesto in cui la chiarezza per le parti non giuriste diventa una priorità concorrente con la precisione tecnica; un contratto di locazione che richiama i diritti del conduttore «ex art. 1575 c.c.» sta incorporando nel testo privato il regime legale delle obbligazioni del locatore, con l'effetto di rendere esplicito che quelle previsioni non sono frutto di negoziazione tra le parti ma di imposizione normativa. Negli atti notarili, la formula compare con frequenza nei richiami alle norme di legge che disciplinano il tipo contrattuale adottato, nelle dichiarazioni fiscali incorporate nell'atto, nei richiami agli adempimenti pubblicitari: il notaio, rogando, costruisce un testo che deve essere al contempo volontà delle parti e conformità all'ordinamento, e ex art. è uno degli strumenti con cui questa duplice natura viene resa visibile nel documento.

La pratica contrattuale ha sviluppato anche l'uso di richiamare l'articolo di legge in parentesi, dopo una disposizione pattizia che ne riproduce il contenuto — ad esempio: «il venditore garantisce il compratore dall'evizione (ex art. 1483 c.c.)» — segnalando che la clausola non aggiunge nulla rispetto alla disciplina legale suppletiva, ma la rende esplicita per i contraenti; questa tecnica ha il vantaggio di rendere il contratto leggibile anche a chi non conosce il codice civile a memoria, incorporando nel testo stesso la propria base normativa senza appesantire la struttura con rimandi a piè di pagina.

Errori ricorrenti nell'uso dell'espressione

Tra gli errori più frequenti che si incontrano nei testi giuridici redatti da chi non ha ancora consolidato la propria padronanza tecnica, vi è l'uso di ex art. senza specificare la fonte normativa di appartenenza: scrivere «ex art. 10» senza indicare se si tratta del codice civile, di un decreto legislativo, di un regolamento europeo o di una legge speciale rende il riferimento inutilizzabile, perché l'art. 10 esiste in ogni corpo normativo e solo il contesto — spesso insufficiente — può disambiguare. Un secondo errore consiste nel confondere il numero dell'articolo con quello del comma: «ex art. 2, comma 1, lett. b)» è una citazione precisa e verificabile; «ex art. 2.1.b» è una forma ibrida che mescola convenzioni diverse e che in taluni sistemi di codifica può essere equivoca. Un terzo errore, più sottile, riguarda l'uso di ex art. per richiamare disposizioni abrogate senza segnalarne lo stato: il riferimento a una norma non più vigente come se fosse ancora applicabile è un errore sostanziale, non solo formale, che può pregiudicare la validità di un atto o la fondatezza di una pretesa giudiziaria; la diligenza professionale richiede di verificare sempre la vigenza della disposizione richiamata, specie in ambiti — come il diritto tributario, il diritto dell'ambiente, il diritto dei contratti pubblici — dove le modifiche normative sono frequenti e stratificate.

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Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to